Lo scorso 9 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, che dà attuazione alla Direttiva 2024/1226/UE relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’UE e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.
Nell’attuare la direttiva il decreto prevede l’introduzione nel codice penale al Libro II, Titolo I un nuovo Capo I bis, rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, che tipizza (negli articoli dal 275 bis al 275 decies) specifiche condotte legate alla violazione delle misure restrittive UE.
Si rammenta che, come da definizione normativa contenuta all’art. 2, lett. a) del medesimo d.lgs. 211/2025 le misure restrittive dell’Unione Europea sono quelle adottate sulla base dell’art. 29 del Trattato dell’Unione Europea e dell’art. 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. L’art. 29 del Trattato sull’Unione Europea consente al Consiglio dell’Unione europea, per attuare la politica estera della UE, di adottare una decisione per imporre sanzioni nei confronti di governi di paesi terzi, entità non statali (es. aziende) o persone, per determinare un cambiamento nelle loro politiche o attività.
Le sanzioni possono comprendere il divieto di esportazione di armi e attrezzature connesse, restrizioni sull’ammissione (visto/divieti di viaggio), misure economiche quali restrizioni all’importazione e all’esportazione, congelamento di fondi e risorse economiche di proprietà delle persone o delle entità destinatarie.
Viene, inoltre, introdotto un nuovo comma 1 bis all’art. 12 d.lgs. 286/1998 che contempla una circostanza aggravante ad effetto comune nel caso in cui i fatti di cui al primo comma della medesima disposizione siano commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell’Unione Europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell’Unione europea, consentendo o comunque agevolando l’ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.
L’art.6 del decreto modifica, inoltre, il d.lgs. 231/2001 con l’introduzione di un nuovo articolo 25 octies 2 rubricato “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea” che estende la responsabilità degli enti anche alle nuove fattispecie previste dal Capo I bis del Titolo I del Libro secondo del codice penale.
Particolare attenzione merita, peraltro, il nuovo sistema di determinazione delle sanzioni pecuniare che si affianca a quello per quote fino ad oggi previsto dall’art. 10 d.lgs. 231/2001. Il decreto 211/2025, infatti, introduce il comma 3 bis all’art. 10 del d.lgs. 231/2001 prevedendo che, nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale prevista per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell’ente.
Tale nuovo sistema di determinazione della sanzione pecuniaria è utilizzato per i nuovi illeciti previsti dall’art. 25 ocites 2 che individua una percentuale:
Per i reati di cui all’art. 25 octies 2 è, inoltre, prevista nei confronti dell’ente l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni (se il fatto è commesso da un apicale) e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni (se il fatto è commesso da un subordinato). Nel caso di reiterazione degli illeciti le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo.
Il medesimo art. 6 d.lgs. 211/2025 introduce, sempre all’art. 25 octies 2 d.lgs. 231/2001, tra i reati presupposto anche il delitto previsto dall’art. 12, comma 1 laddove sia aggravato ai sensi del nuovo comma 1 bis d.lgs. 286/1998. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 25 duodecies rientravano già tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente quelli previsti dall’art. 12, commi 3 e 5, mentre continua a non dare luogo a responsabilità dell’ente la fattispecie comune di cui al primo comma dell’art. 12.
Infine, si segnala la modifica al d.lgs. 24/2023 (c.d. normativa whistleblowing) con l’aggiunta alla fine del primo comma dell’art. 1 della previsione che il decreto disciplina anche la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive della UE di cui al capo I bis del Titolo I del Libro II del codice penale, nonché dell’art. 12, comma 1 bis d.lgs. 286/1998.
Il decreto legislativo entrerà in vigore il prossimo 23 gennaio e gli enti saranno, quindi, chiamati a mappare i rischi connessi a queste nuove fattispecie di reato e, se del caso, ad aggiornare i propri modelli organizzativi, nonché ad adeguare i sistemi di segnalazione whistleblowing.
Nell’attuare la direttiva il decreto prevede l’introduzione nel codice penale al Libro II, Titolo I un nuovo Capo I bis, rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, che tipizza (negli articoli dal 275 bis al 275 decies) specifiche condotte legate alla violazione delle misure restrittive UE.
Si rammenta che, come da definizione normativa contenuta all’art. 2, lett. a) del medesimo d.lgs. 211/2025 le misure restrittive dell’Unione Europea sono quelle adottate sulla base dell’art. 29 del Trattato dell’Unione Europea e dell’art. 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. L’art. 29 del Trattato sull’Unione Europea consente al Consiglio dell’Unione europea, per attuare la politica estera della UE, di adottare una decisione per imporre sanzioni nei confronti di governi di paesi terzi, entità non statali (es. aziende) o persone, per determinare un cambiamento nelle loro politiche o attività.
Le sanzioni possono comprendere il divieto di esportazione di armi e attrezzature connesse, restrizioni sull’ammissione (visto/divieti di viaggio), misure economiche quali restrizioni all’importazione e all’esportazione, congelamento di fondi e risorse economiche di proprietà delle persone o delle entità destinatarie.
Viene, inoltre, introdotto un nuovo comma 1 bis all’art. 12 d.lgs. 286/1998 che contempla una circostanza aggravante ad effetto comune nel caso in cui i fatti di cui al primo comma della medesima disposizione siano commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell’Unione Europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell’Unione europea, consentendo o comunque agevolando l’ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.
L’art.6 del decreto modifica, inoltre, il d.lgs. 231/2001 con l’introduzione di un nuovo articolo 25 octies 2 rubricato “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea” che estende la responsabilità degli enti anche alle nuove fattispecie previste dal Capo I bis del Titolo I del Libro secondo del codice penale.
Particolare attenzione merita, peraltro, il nuovo sistema di determinazione delle sanzioni pecuniare che si affianca a quello per quote fino ad oggi previsto dall’art. 10 d.lgs. 231/2001. Il decreto 211/2025, infatti, introduce il comma 3 bis all’art. 10 del d.lgs. 231/2001 prevedendo che, nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale prevista per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell’ente.
Tale nuovo sistema di determinazione della sanzione pecuniaria è utilizzato per i nuovi illeciti previsti dall’art. 25 ocites 2 che individua una percentuale:
- dall’1% al 5% per i reati di violazione delle misure restrittive (art. 275 bis, comma 1, 2 e 5 c.p.) e di violazione delle condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dall’autorità (275 quater, comma 1, c.p.);
- dallo 0,5% all’1% per le violazioni degli obblighi informativi verso le autorità competenti (art. 275 ter, commi 1 e 3, c.p.).
Per i reati di cui all’art. 25 octies 2 è, inoltre, prevista nei confronti dell’ente l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni (se il fatto è commesso da un apicale) e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni (se il fatto è commesso da un subordinato). Nel caso di reiterazione degli illeciti le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo.
Il medesimo art. 6 d.lgs. 211/2025 introduce, sempre all’art. 25 octies 2 d.lgs. 231/2001, tra i reati presupposto anche il delitto previsto dall’art. 12, comma 1 laddove sia aggravato ai sensi del nuovo comma 1 bis d.lgs. 286/1998. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 25 duodecies rientravano già tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente quelli previsti dall’art. 12, commi 3 e 5, mentre continua a non dare luogo a responsabilità dell’ente la fattispecie comune di cui al primo comma dell’art. 12.
Infine, si segnala la modifica al d.lgs. 24/2023 (c.d. normativa whistleblowing) con l’aggiunta alla fine del primo comma dell’art. 1 della previsione che il decreto disciplina anche la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive della UE di cui al capo I bis del Titolo I del Libro II del codice penale, nonché dell’art. 12, comma 1 bis d.lgs. 286/1998.
Il decreto legislativo entrerà in vigore il prossimo 23 gennaio e gli enti saranno, quindi, chiamati a mappare i rischi connessi a queste nuove fattispecie di reato e, se del caso, ad aggiornare i propri modelli organizzativi, nonché ad adeguare i sistemi di segnalazione whistleblowing.