Attuazione “Direttiva PIF”

Il 6 Luglio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che attua la Direttiva UE 2017/1371, meglio nota come “Direttiva PIF”. Il decreto – per la cui entrata in vigore bisogna attendere la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale – introduce numerose novità degne di rilievo.

In primo luogo, il decreto amplia considerevolmente il catalogo dei reati che possono dare vita alla responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001. Più in particolare, vengono inclusi nel catalogo dei reati-presupposto i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986); vengono poi inseriti i delitti di peculato (art. 314, co. 1, c.p.), di peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) e di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), i quali possono fondare la responsabilità dell’ente se “il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione”. Inoltre, vengono aggiunti ulteriori delitti tributari che danno luogo alla responsabilità dell’ente se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’Iva per un importo non inferiore a 10 milioni di euro: trattasi della dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/200), omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/200), indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/200). Infine, vengono introdotti nel sistema 231 i reati di contrabbando di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 3.

In secondo luogo, il decreto estende la punibilità di certi reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000 al tentativo, generalmente esclusa dall’art. 6 dello stesso: si tratta dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e dichiarazione infedele (art. 4), in caso di fatti transnazionali compiuti all’interno del territorio dell’Unione, se commessi al fine di evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

In terzo luogo, il decreto apporta modifiche anche al Codice penale: viene introdotta un’aggravante speciale ai delitti di cui agli artt. 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), e 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) c.p., quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. È stato inoltre novellato l’art. 322-bis, prevedendo una dilatazione sempre più marcata del concetto di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, includendovi “le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea”. Infine, viene modificato l’art. 640, co. 2, n. 1, che ora prevede un’aggravante anche nel caso in cui il fatto sia commesso a danno dell’“Unione europea”.



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Pubblicato in Modello 231.