Con la sentenza n. 31003/15 la Cassazione Penale Sez. IV afferma la responsabilità dell’ente anche in caso di infortunio sul lavoro per condotta colposa ed occasionale del lavoratore.
La sentenza riconosce, infatti, l’esistenza di un vantaggio in favore dell’Ente spiegando la fondatezza de: “l’addebito anche a carico dell’ente che comunque aveva tratto un vantaggio dalla predisposta modalità di organizzazione del lavoro, sul rilievo che fosse congeniale alle modalità della produzione scelte nel suo interesse, l’esposizione a tale rischio del proprio lavoratore”.
In altri termini, nei reati colposi l’interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali ovvero nell’agevolazione (sub specie, dell’aumento di produttività) che ne può derivare sempre per l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita” dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe “rallentato” quantomeno nei tempi.
Condotta colposa del lavoratore e responsabilità della società ai sensi del D.lgs. 231/01
Pubblicato in Modello 231, Sentenze.