A seguito dell’emergenza sanitaria correlata alla diffusione del Covid-19 ed in conseguenza della misure governative adottate, si sono aperti diversi scenari che si riflettono, inevitabilmente, anche sulle Responsabilità delle Persone Giuridiche nell’ambito di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01.
Ci si riferisce in particolare alle tematiche della Salute e Sicurezza dei Lavoratori – art. 25-septies D.Lgs. 231/01 “Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.
A tal proposito si evidenzia, infatti, che l’infezione da Covid-19, ai sensi dell’art. 42 d.l. 17.3.2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) costituisce, a tutti gli effetti, “infortunio sul lavoro” ai sensi del d.lgs. 81/2008. Il rischio di contagio è quindi un nuovo fenomeno che comporta la valutazione del nuovo “rischio biologico” e, conseguentemente, l’adozione di specifiche misure.
Le organizzazioni aziendali - secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08 - hanno l’onere di dimostrare la definizione di un modello organizzativo che contempli:
Ci si riferisce in particolare alle tematiche della Salute e Sicurezza dei Lavoratori – art. 25-septies D.Lgs. 231/01 “Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.
A tal proposito si evidenzia, infatti, che l’infezione da Covid-19, ai sensi dell’art. 42 d.l. 17.3.2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) costituisce, a tutti gli effetti, “infortunio sul lavoro” ai sensi del d.lgs. 81/2008. Il rischio di contagio è quindi un nuovo fenomeno che comporta la valutazione del nuovo “rischio biologico” e, conseguentemente, l’adozione di specifiche misure.
Le organizzazioni aziendali - secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08 - hanno l’onere di dimostrare la definizione di un modello organizzativo che contempli:
- un’adeguata valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per i lavoratori, con particolare riferimento al rischio biologico;
- idonei provvedimenti per evitare che le misure tecniche e organizzative possano causare rischi per la salute dei dipendenti;
- verifiche periodiche sull’assenza di rischio, incluse le modalità lavorative in ottemperanza alle disposizioni ministeriali per prevenire il contagio;
- adeguate misure di sorveglianza sanitaria – art. 41 D.Lgs. 81/08;
- informazione e formazione dei lavoratori – art. 36 D.Lgs. 81/08;
- la vigilanza e il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.
È bene ricordare che la responsabilità dell’Ente si configura quando il comportamento ne abbia procurato un interesse o un vantaggio (anche in termini di minor costo).
Nel contesto legato all’emergenza Coronavirus, il vantaggio potrebbe derivare, per esempio, da un risparmio sui dispositivi di protezione, dalla decisione di mantenere comunque aperta la propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i propri dipendenti, o in assenza di un’adeguata valutazione del rischio.
In tali situazioni si ricadrebbe nell’ipotesi della colpa organizzativa, vale a dire l’omessa previsione/adozione di misura idonee a prevenire il rischio di contagio, attraverso la predisposizione di un apposito protocollo che costituisca parte integrante del modello organizzativo ex 231/01 già adottato o da adottare.
Nel contesto legato all’emergenza Coronavirus, il vantaggio potrebbe derivare, per esempio, da un risparmio sui dispositivi di protezione, dalla decisione di mantenere comunque aperta la propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i propri dipendenti, o in assenza di un’adeguata valutazione del rischio.
In tali situazioni si ricadrebbe nell’ipotesi della colpa organizzativa, vale a dire l’omessa previsione/adozione di misura idonee a prevenire il rischio di contagio, attraverso la predisposizione di un apposito protocollo che costituisca parte integrante del modello organizzativo ex 231/01 già adottato o da adottare.