Covid-19 e trattamento dati nel contesto lavorativo

Le Faq pubblicate dal Garante privacy consentono di delineare alcuni principi in materia di trattamento dati sui luoghi di lavoro all’epoca del Covid-19.
Questi i principi più importanti:
  • il datore di lavoro può prevedere la rilevazione della temperatura del lavoratore per consentire l’accesso ai locali e alle sedi aziendali (v. Protocollo tra Governo e parti sociali 14 marzo 2020); la medesima procedura può essere, peraltro, adottata anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti, nonché dei fornitori;
  • per quanto concerne la temperatura rilevata ai lavoratori non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, ma solo la registrazione della circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge; nel caso di clienti o visitatori non deve essere effettuata nessuna registrazione del dato che ha determinato il diniego dell’accesso;
  • il datore di lavoro deve precludere l’accesso al luogo di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS: a tal fine è possibile chiedere al lavoratore una dichiarazione che attesti tali circostanze; la medesima dichiarazione può essere chiesta anche a terzi. In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19 e non potranno essere assunte informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata;
  • il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti l’effettuazione di test sierologici solo se disposto dal medico competente. In ogni caso il datore di lavoro non può conoscere l’esito dei test (ad es. mediante consultazione dei referti);
  • il medico competente, nel rispetto della tutela dei dati personali, provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. Non deve, però, essere comunicata al datore di lavoro la specifica patologia del dipendente;
  • il datore di lavoro non può comunicare il nome del dipendente che ha contratto il virus al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e agli altri lavoratori; lo deve, invece, comunicare alle autorità sanitarie e collaborare con loro.


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