Merita di essere segnalata, per la portata applicativa del principio espresso, una recente sentenza del Tribunale di Ferrara, la n. 362/2018, che ha dichiarato il non doversi procedere - per intervenuta prescrizione dell'illecito amministrativo - nei confronti di una società cui era stata contestata la responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs 231/2011 in relazione alla commissione, da parte degli apicali, dei reati p. e p. dagli artt. 515, 517 bis e 517 quater c.p.
In particolare il Giudice nel pervenire alla pronuncia di proscioglimento, ha ritenuto che il decreto di citazione a giudizio dichiarato nullo per violazione degli art. 59 e 34 D.Lg.vo 231/2001 non valesse quale atto interruttivo della prescrizione.
Con l'affermazione di detto principio il Tribunale estense ha condiviso la tesi difensiva dell'ente, secondo cui in materia di responsabilità amministrativa la dichiarata nullità della contestazione non valesse a “salvarne” l’efficacia interruttiva, com' è invece riconosciuto da taluna giurisprudenza con riferimento all’elenco tassativo degli atti interruttivi di cui all’art. 160 c.p. Una precisazione, quest'ultima, nient'affatto casuale, che evoca la necessità che detto atto - così fondamentale da determinare la sospensione, addirittura fino al giudicato, della prescrizione - sia dotato di tutti i requisi di forma e sostanza previsti dal citato art. 59.
D.lgs. 231/2001: la contestazione dell’illecito, se dichiarata nulla, non interrompe la prescrizione
Pubblicato in Modello 231.