Si segnala, per la sua indiscutibile importanza pratica, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trani - Sezione Penale - che, in controtendenza con l'orientamento maggioritario della Giurisprudenza, riconosce al soggetto danneggiato dal reato la legittimazione a costituirsi parte civile nei confronti dell'Ente nel procedimento penale per l'illecito amministrativo dipendente da reato.
Una delle ragioni dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, risiederebbe nel fatto che l'assenza di un esplicito riferimento alla persona offesa e alla parte civile nel d.lgs. n. 231 del 2001, non sarebbe sintomatico di una espressa volontà del legislatore di escludere l'ammissibilità della costituzione del soggetto danneggiato nei confronti dell'ente.
2019-05-07 Ordinanza Tribunale Trani.pdf