In tema di procedure antiriciclaggio, nel caso in cui i clienti siano in possesso di un’identità digitale con livello massimo di sicurezza pari ad “almeno significativo”, si renderà più semplice il ricorso all’adeguata verifica a distanza. Lo prevede il decreto Semplificazioni (art. 27), che modifica alcuni aspetti della disciplina antiriciclaggio al fine di semplificare le procedure di identificazione a distanza della clientela in relazione all’accesso ai servizi bancari. Le nuove previsioni mirano ad ampliare il numero di utenti che utilizzano la firma elettronica ovvero l’identità digitale (SPID).
Di rilievo, la modifica alle modalità di adempimento degli obblighi di “adeguata verifica”, ad esito della quale, il livello massimo di sicurezza, già previsto dal previgente art. 19 D.lgs 231/2007 per l’identità digitale del cliente, si abbassa ad “almeno significativo”, sempre nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 82/2005.
Di particolare interesse per gli intermediari finanziari, in riferimento alle modalità di adeguata verifica, risulta poi l’art. 27 del D.L. n. 76/2020, che introduce, alla lettera a) dell’art. 19, il n. 4-bis), che prevede assolto l'obbligo di identificazione, anche senza la presenza fisica del cliente, in tutti i casi in cui, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 2018/389, con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, venga disposto un bonifico verso un conto di pagamento intestato ad un soggetto tenuto all'obbligo di identificazione.
Da sottolineare che oggi, a seguito della modifica, il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisite all’atto dell’identificazione sarà limitato ai casi in cui sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, in relazione alle procedure di verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore.
Facilitazione delle procedure antiriciclaggio a seguito del “decreto semplificazioni”
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