In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente, imperito del lavoratore, anche se tenuto nell’ambito delle osservanze delle mansioni affidategli, costituisce concretizzazione del ‘rischio eccentrico’, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere le cautele che proprio al governo del rischio di comportamento imprudente del garantito sono finalizzate. Solo in questo caso, si potrà attribuire l’evento verificato alla sola condotta negligente del lavoratore, con conseguente esclusione di responsabilità del datore di lavoro.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con la sentenza n. 27871/19; depositata il 25 giugno.
La vicenda in breve. Un macchinista, scendendo dal locomotore in una tratta ferroviaria interessata da lavori, veniva travolto da un treno merci che circolava sul binario adiacente, riportando lesioni letali.
Al datore di lavoro veniva attribuita la mancata formazione ed informazione, in capo al lavoratore, in merito ai rischi relativi al cantiere e di non aver fatto osservare le cautele stabilite nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza.
Al preposto, invece, veniva contestato di non aver osservato il rispetto delle prescrizioni per le quali l’inizio dei lavori avrebbe dovuto aver luogo dopo la completa interruzione della circolazione dei convogli sui binari della tratta interessata.
La decisione: la Cassazione, nel ritenere infondato il ricorso del datore di lavoro, dopo aver precisato che nella categoria della valutazione dei rischi vi rientra anche il Piano Operativo di Sicurezza, ha ritenuto sussistere in capo al datore di lavoro l’obbligo di dare concreta attuazione alle misure di prevenzione da adottare al fine di evitare un evento dannoso, anche in termini di formazione e informazione del personale.
Nel caso in esame, inoltre, la Suprema Corte ritiene sussistente il concorso di cause in relazione alle trasgressioni cautelari dei coimputati, ritenendo configurabile il nesso causale tra l’evento letale e ciascuna delle condotte omissive ascrivibili ai diversi garanti.
In sostanza, per i giudici di legittimità non è esclusa la responsabilità del datore di lavoro per il comportamento negligente del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero potuto evitare proprio il rischio derivante dal comportamento imprudente.