Con la sentenza 5 maggio 2020 n. 13575, la Sezione quarta della Cassazione penale si è pronunciata in merito ad una vicenda che ha visto l’amministratore unico di una società e la stessa società condannati per lesioni colpose (infortunio sul lavoro) e per il conseguente illecito amministrativo (art. 25-septies, D. lgs. 231/2001).
Ecco alcuni spunti trattati dalla Corte che possono essere di pratico interesse:
Ecco alcuni spunti trattati dalla Corte che possono essere di pratico interesse:
- la Corte ha dichiarato il reato contestato all’imputato estinto per intervenuta prescrizione, confermando invece la condanna della società.
Come è noto, infatti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice deve, comunque, procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso.
Accertamento che non può prescindere da una valutazione circa la sussistenza del fatto-reato. - In punto di nesso causale, la Corte ha riconosciuto che l’infortunio fu dovuto all’omesso utilizzo da parte del lavoratore di adeguata protezione (nel caso specifico guanti ad alta protezione termica e del compimento di una specifica procedura tesa ad evitare incidenti di quel tipo).
Inoltre, il rischio di ustioni in capo i dipendenti era stato individuato nel DVR, ma l’imputato non aveva fornito ai lavoratori gli strumenti idonei (nel caso di specie la consegna era avvenuta dopo il verificarsi dell’incidente). - La Corte ha ritenuto, poi, che l’infortunio fosse dovuto non soltanto al mancato utilizzo dei guanti, ma anche ad una serie di gravi carenze riscontrate a carico del datore di lavoro in materia di sicurezza (tra cui l’omessa adeguata formazione dei lavoratori, l’omessa indicazione nel DVR dei rischi e delle modalità per farvi fronte).
- Circa la prevedibilità e prevenibilità dell’evento da parte del ricorrente, a giudizio della Corte, questi erano individuabili nei precedenti analoghi incidenti verificatisi, nelle plurime carenze in tema di sicurezza dei lavoratori (in particolare: mancata dotazione dei guanti ad alta protezione termica; assenza del libretto di istruzione del macchinario, assenza della formazione e dell’informazione dei lavoratori).
- Con riguardo alla responsabilità dell’ente, la Corte ha precisato che in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio - operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità - può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione.
A parere dei giudici della Cassazione l’ente aveva risparmiato il danaro necessario all’acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l’imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, aumentando così la produttività, a scapito della sicurezza dei lavoratori.