Infortunio sul lavoro quale interesse o vantaggio per la società

Con la sentenza 5 maggio 2020 n. 13575, la Sezione quarta della Cassazione penale si è pronunciata in merito ad una vicenda che ha visto l’amministratore unico di una società e la stessa società condannati per lesioni colpose (infortunio sul lavoro) e per il conseguente illecito amministrativo (art. 25-septies, D. lgs. 231/2001).
Ecco alcuni spunti trattati dalla Corte che possono essere di pratico interesse:
  1. la Corte ha dichiarato il reato contestato all’imputato estinto per intervenuta prescrizione, confermando invece la condanna della società.
    Come è noto, infatti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice deve, comunque, procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso.
    Accertamento che non può prescindere da una valutazione circa la sussistenza del fatto-reato.
  2. In punto di nesso causale, la Corte ha riconosciuto che l’infortunio fu dovuto all’omesso utilizzo da parte del lavoratore di adeguata protezione (nel caso specifico guanti ad alta protezione termica e del compimento di una specifica procedura tesa ad evitare incidenti di quel tipo).
    Inoltre, il rischio di ustioni in capo i dipendenti era stato individuato nel DVR, ma l’imputato non aveva fornito ai lavoratori gli strumenti idonei (nel caso di specie la consegna era avvenuta dopo il verificarsi dell’incidente).
  3. La Corte ha ritenuto, poi, che l’infortunio fosse dovuto non soltanto al mancato utilizzo dei guanti, ma anche ad una serie di gravi carenze riscontrate a carico del datore di lavoro in materia di sicurezza (tra cui l’omessa adeguata formazione dei lavoratori, l’omessa indicazione nel DVR dei rischi e delle modalità per farvi fronte).
  4. Circa la prevedibilità e prevenibilità dell’evento da parte del ricorrente, a giudizio della Corte, questi erano individuabili nei precedenti analoghi incidenti verificatisi, nelle plurime carenze in tema di sicurezza dei lavoratori (in particolare: mancata dotazione dei guanti ad alta protezione termica; assenza del libretto di istruzione del macchinario, assenza della formazione e dell’informazione dei lavoratori).
  5. Con riguardo alla responsabilità dell’ente, la Corte ha precisato che in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio - operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità - può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione.
A parere dei giudici della Cassazione l’ente aveva risparmiato il danaro necessario all’acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l’imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, aumentando così la produttività, a scapito della sicurezza dei lavoratori.



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Pubblicato in Modello 231, Sentenze.