Con la sentenza n. 45100 del 2021, la Corte di Cassazione, ancora una volta è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità di applicare le disposizioni previste dal d.lgs. 231 del 2001 alle società unipersonali.
Nel caso specifico, la Sesta Sezione penale ha affermato che, nell’ipotesi di società a responsabilità limitata unipersonale, per affermare la responsabilità dell’ente, in base alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, è necessario che il giudice accerti se sia in concreto identificabile un interesse sociale distinto da quello della persona fisica del rappresentante, tenuto conto della struttura organizzativa, dell’attività esercitata, delle dimensioni dell’impresa e dei rapporti tra socio unico e società.
Gli Ermellini ribadiscono dunque la fondamentale distinzione tra società unipersonale ed impresa individuale, nonostante l’estrema semplificazione della struttura, la gestione e la consistenza patrimoniale della società unipersonale possano apparentemente indurre a ritenere inesistenti le differenze tra i due istituti.
Pertanto, in presenza di società unipersonali a responsabilità limitata, per verificare se la società unipersonale possa rispondere o meno ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 deve essere necessariamente condotto un accertamento in concreto alla luce dei presupposti fondamentali sopra indicati, tra cui si riconoscono le dimensioni dell’impresa, la tipologia della struttura organizzativa, e soprattutto la distinguibilità tra l’interesse della società e quello della persona fisica del rappresentante.
La Cassazione sull’applicabilità del D.lgs. n. 231/2001 alle società unipersonali
Pubblicato in Modello 231.