E' di un paio di giorni fa la pubblicazione delle Faq messe a punto dal Garante per la protezione dei dai personali su questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati.
La Faq, tenendo conto anche delle Linee guida adottate di recente dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) contengono indicazioni di carattere generale ispirate alle risposte fornite negli ultimi tempi a reclami, segnalazioni, quesiti rivolti proprio al Garante e contengono altresì un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell'esempio proposto dall'EDPB. Tale modello dovrà contenere le informazioni più importanti e secondo quanto disposto dal Garante va collocato prima di entrare nell'area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera.
Il Garante ha precisato che non è prevista alcuna autorizzazione per installare tali sistemi.
Le persone che transitano nelle aree video-sorvegliate devono essere informate (ex art. 13 del Regolamento) della presenza delle telecamere e che stanno per accedere in una zona video-sorvegliata.
In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio...) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.<\p>
Il Garante ha chiarito, ad esempio, che l'attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione dell'impianto, e che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Di particolare importanza, infine, le indicazioni sui tempi dell'eventuale conservazione delle immagini registrate: salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Al riguardo il Garante ha sottolineato che i dati personali dovrebbero essere - nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) - cancellati dopo pochi giorni e che quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.
Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970).
Le faq poi contengono anche l'esplicito assenso del Garante, previo rispetto delle precise indicazioni contenute nel punto 10 delle faq stesse, all'installazione di sistemi di videosorveglianza effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata e anche all'utilizzazione di telecamere di sorveglianza casalinghe c.d. smart cam per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza. In questi casi, i dipendenti o collaboratori eventualmente presenti (babysitter, colf, ecc.) devono essere comunque informati dal datore di lavoro.
Le Faq sono disponibili sul sito dell'Autorità.