La Società non è responsabile ex 231 per il reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal legale rappresentante nel suo interesse o vantaggio prima dell’entrata in vigore del decreto fiscale del 2019 (Dl n. 124/2019), che ha incluso alcune fattispecie penal–tributarie nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
E’ quanto affermato dalla Cassazione, con la pronuncia n. 41582 del 16 novembre 2021, che ha annullato la sentenza della Corte di Appello con cui una Srl era stata ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo derivante dal reato di tentata truffa aggravata a danno dello Stato commesso dal legale rappresentante nel suo interesse o vantaggio.
Nella specie, la Corte d’appello aveva considerato che la tentata truffa, alla base della responsabilità ex Decreto 231, fosse stata integrata dall’annotazione, nelle scritture contabili della società, di una fattura nella quale erano riportate operazioni dirette a indurre l’Amministrazione finanziaria in errore circa l’effettiva entità dell’Iva detraibile e a procurare all’ente un ingiusto profitto.
La società aveva presentato ricorso davanti alla Suprema corte, lamentando violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di tentata truffa.
Secondo la Cassazione, il fatto per il quale la società era stata condannata era qualificabile, in realtà, come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, fattispecie che – ha spiegato la Corte – si pone in rapporto di specialità rispetto a quella di tentata truffa aggravata.
Non essendo, quindi, integrabile il reato di tentata truffa bensì quello di dichiarazione fraudolenta, vi era un difetto di reato presupposto per affermare la responsabilità amministrativa a norma del D. Lgs. n. 231/2001, secondo la disciplina vigente all’epoca del fatto.
No a responsabilità ex 231 per reati tributari commessi prima della riforma del 2019
Pubblicato in Modello 231.