In tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, si segnala la sentenza n. 143/25 con cui la sesta sezione penale si è pronunciata in tema di obbligatorietà dell’azione penale e ricadute sul rapporto tra misure cautelari applicabili alla persona fisica e alla società.
I giudici di legittimità, nell’ambito della valutazione delle esigenze cautelari e dell’idoneità della misura interdittiva disposta dal Tribunale dell’appello cautelare, hanno avuto modo di affermare che, in caso di pericolo di reiterazione del reato derivante non tanto dalla condotta della persona fisica, ma dalla perdurante operatività della struttura societaria, la misura cautelare più adeguata e proporzionata non può essere quella personale nei confronti dell’indagato/prestanome (agevolmente sostituibile), ma quella quella interdittiva nei confronti dell’ente/schermo giuridico ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Nel caso di specie si sosteneva che le società coinvolte fungessero da mero schermo giuridico per agevolare le attività criminose del fratello dell’indagato.
Per la Cassazione, la scelta del PM di non procedere nei confronti dell’ente impedisce ogni applicazione di misura interdittiva.
Mentre, se al contrario si è in possesso di elementi idonei, sussiste da parte del PM un obbligo a procedere all’accertamento.
Punto centrale dell’argomentare dei giudici di legittimità è il tema dell’obbligatorietà dell’azione penale.
E’ un dato di fatto che nella prassi giudiziaria il rapporto fra le contestazioni di reati presupposto e illeciti 231 è sempre stato sproporzionato.
Ad ogni contestazione all’intraneus della commissione di un reato presupposto non segue automaticamente la contestazione dell’illecito amministrativo all’ente collettivo.
Ciò, con ogni probabilità è dipeso dall’incertezza relativa l’obbligatorietà dell’azione nei confronti dell’ente collettivo.
Difatti, la disciplina ex 231/01 - non contemplando una responsabilità penale dell’ente - è sottratta al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Costituzione.
In effetti, si è a lungo dibattuto se la previsione contenuta nell’art. 55 D. Lgs. 231/2001 fosse anch’essa obbligatoria o soltanto discrezionale per i Pubblici Ministeri.
Ebbene, la sentenza in esame con una affermazione chiara e di grande impatto pratico, ha stabilito che: “la scelta di procedere o meno nei confronti dell'ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 231 del·2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale”.
Dunque, non una scelta di opportunità (discrezionale) rimessa alla valutazione del Pubblico Ministero procedente, bensì un obbligo.
I giudici di legittimità, nell’ambito della valutazione delle esigenze cautelari e dell’idoneità della misura interdittiva disposta dal Tribunale dell’appello cautelare, hanno avuto modo di affermare che, in caso di pericolo di reiterazione del reato derivante non tanto dalla condotta della persona fisica, ma dalla perdurante operatività della struttura societaria, la misura cautelare più adeguata e proporzionata non può essere quella personale nei confronti dell’indagato/prestanome (agevolmente sostituibile), ma quella quella interdittiva nei confronti dell’ente/schermo giuridico ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Nel caso di specie si sosteneva che le società coinvolte fungessero da mero schermo giuridico per agevolare le attività criminose del fratello dell’indagato.
Per la Cassazione, la scelta del PM di non procedere nei confronti dell’ente impedisce ogni applicazione di misura interdittiva.
Mentre, se al contrario si è in possesso di elementi idonei, sussiste da parte del PM un obbligo a procedere all’accertamento.
Punto centrale dell’argomentare dei giudici di legittimità è il tema dell’obbligatorietà dell’azione penale.
E’ un dato di fatto che nella prassi giudiziaria il rapporto fra le contestazioni di reati presupposto e illeciti 231 è sempre stato sproporzionato.
Ad ogni contestazione all’intraneus della commissione di un reato presupposto non segue automaticamente la contestazione dell’illecito amministrativo all’ente collettivo.
Ciò, con ogni probabilità è dipeso dall’incertezza relativa l’obbligatorietà dell’azione nei confronti dell’ente collettivo.
Difatti, la disciplina ex 231/01 - non contemplando una responsabilità penale dell’ente - è sottratta al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Costituzione.
In effetti, si è a lungo dibattuto se la previsione contenuta nell’art. 55 D. Lgs. 231/2001 fosse anch’essa obbligatoria o soltanto discrezionale per i Pubblici Ministeri.
Ebbene, la sentenza in esame con una affermazione chiara e di grande impatto pratico, ha stabilito che: “la scelta di procedere o meno nei confronti dell'ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 231 del·2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale”.
Dunque, non una scelta di opportunità (discrezionale) rimessa alla valutazione del Pubblico Ministero procedente, bensì un obbligo.