Già a livello intuitivo, appare chiaro che il fenomeno e l'emergenza dovuta al COVID-19 siano fortemente idonei ad influire nell'ambito della "compliance" ai modelli organizzativi ex D.lgs. n. 231/2001.
Sul punto si segnala l'interessantissimo studio effettuato da Confindustria: La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19 Prime indicazioni operative Giugno 2020.
In tale elaborato si distinguono una serie di rischi indiretti, dovuti cioè all'aumento del fattore di propensione a tenere comportamenti che possano integrare reati presupposto. Rimandando alla lettura del documento di Confindustria, citiamo qua solo alcuni esempi: le difficoltà legate alla prosecuzione dell’attività produttiva durante l’emergenza può aver determinato un maggior rischio di utilizzo e impiego irregolare dei lavoratori; la situazione di crisi generalizzata, nonché la necessità da parte delle imprese di recuperare i profitti non conseguiti nel periodo dell’emergenza, potrebbe comportare una maggior esposizione al rischio teorico di condotte corruttive, sia verso Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, sia verso soggetti privati; e così via.
Tali rischi "indiretti" però attengono ad un aumento del rischio per fattispecie che l'azienda già dovrebbe aver esaminato e considerato all'interno del proprio modello organizzativo, pertanto ne risulterebbe l'esclusiva necessità di alzare il relativo livello di attenzione.
La vera novità che consegue al fenomeno COVID-19, invece, risiede nei rischi diretti, sostanzialmente i rischi di contagio in azienda. Tenendo conto che i modelli, come previsto dal D.lgs. n. 81/2008, già contemplano misure atte a prevenire specifici rischi per la salute dei lavoratori in relazione alle peculiari caratteristiche delle aziende, ora, alla luce dell’esperienza COVID-19, tali rischi vengono in essere per ogni azienda anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 2087 del Codice Civile circa il generale dovere di tutela della integrità fisica del lavoratore. Quindi, a prescindere dalle specifiche caratteristiche che comportano specifici rischi, in tutte le aziende che siano munite di personale, nessuna esclusa, il rischio da contagio COVID-19 è presente.
Lungi dal considerare, però, che la suddetta possibilità di contagio comporti sempre e comunque una responsabilità civile e/o penale del datore di lavoro, viene chiarito che (ai sensi dell’art. 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come chiarito della circolare INAIL circolare n. 22 del 20 maggio scorso) “il riconoscimento delle infezioni da Covid-19 dei lavoratori come infortunio sul lavoro ... non comporta automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”. Il datore, invero, dovrebbe essere ritenuto responsabile allorquando non abbia posto in essere misure adeguate agli obblighi conseguenti alla previsione generale di cui all’art. 2087 c.c., nello specifico, le misure anti-contagio.
In genere il MOG prevede il complesso dei presidi generali idonei ad assicurare, a valle e in loro attuazione, un valido ed efficace sistema gestionale, che contempli tutte le specifiche misure necessarie per l’adempimento degli obblighi giuridici a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In tal caso, quindi, sarà sufficiente aggiornare i protocolli di sicurezza.
Laddove, invece, nel MOG siano confluite procedure e protocolli specifici in materia di sicurezza sarà opportuno procedere ad un loro aggiornamento. Quest’ultimo potrà consistere semplicemente “in un addendum al Modello 231, anche in considerazione della natura emergenziale, dunque eccezionale e temporanea, delle misure anti-contagio che dovranno essere implementate”.
Chi scrive si sente anche di aggiungere che, anche in un prossimo futuro in cui l’emergenza COVID-19 sarà risolta, sarebbe opportuno mantenere ed aggiornare i protocolli di sicurezza per il rischio contagio da COVID-19, ciò in quanto in occasione di un’eventuale futura epidemia sarà difficilmente eccepibile la straordinarietà ed imprevedibilità dell’evento.
Osservazioni sul “position paper” di confindustria
Pubblicato in Modello 231.