Il Garante della Privacy, con le faq pubblicate sul sito il 12 ottobre, è tornato ad occuparsi del tema della refertazione on-line, ovverosia la possibilità di accedere al referto medico tramite modalità digitali (fascicolo sanitario elettronico, sito Web, posta elettronica anche
certificata, supporto elettronico).
Nel caso di refertazione on-line il Titolare del trattamento deve fornire agli interessati un’informativa, distinta rispetto a quella relativa al trattamento dei dati personali per finalità di cura, che esponga in modo chiaro e preciso le caratteristiche del servizio.
Naturalmente per il servizio deve essere acquisito (come, peraltro, già previsto dal DPCM 8 agosto 2013) apposito consenso dell’interessato che, oggi, non risulta invece più necessario per l’erogazione della prestazione sanitaria, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. h) GDPR (v. in tal senso provvedimento del Garante del 7 marzo 2019). Il mancato consenso all’utilizzo della refertazione on-line, peraltro, non può precludere in alcun modo la possibilità di accedere alla prestazione medica richiesta.
Di seguito il link alle Faq del Garante.
Per la refertazione on-line è necessario il consenso espresso
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