Merita di essere segnalata la sentenza in commento della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che una società può costituirsi parte civile nei confronti del proprio amministratore, qualora questi abbia tenuto condotte illecite da cui siano derivate conseguenze pregiudizievoli.
Si legge nella motivazione prospettata dalla Corte di cassazione che la società ha subito pregiudizi quali conseguenze dirette ed immediate della realizzazione dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. 74/2000.
Infatti, atteso che nonostante la persona offesa dei reati tributari sia l’Agenzia delle Entrate, quale titolare dell’interesse protetto, ciò non esclude che vi possano essere altri soggetti danneggiati dai medesimi reati.
Trattasi, in particolare, di danno all’immagine, per il discredito conseguente alla condanna del proprio legale rappresentante e di danno patrimoniale a causa del sorgere della obbligazione di pagamento, degli interessi e delle sanzioni derivanti dalle condotte illecite realizzate dall’imputato.
L’imputato, inoltre, viene ritenuto inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato in forza del quale ha agito in nome e per conto della società, avendo omesso di agire con la diligenza del buon padre di famiglia (richiesta dall’art. 1710, comma 1, c.c.) e, avendo realizzato un illecito le cui conseguenze sono ricadute sul patrimonio della società mandataria.
In conclusione, l’amministratore della società (nel caso specifico il presidente del consiglio d’amministrazione) è responsabile verso la società a duplice titolo: contrattuale, per inadempimento delle obbligazioni che derivano dal rapporto di mandato che esiste tra amministratore ed ente; extracontrattuale, per il verificarsi di un fatto illecito, soggettivamente ed eziologicamente imputabile al soggetto agente, che ha effetto dannoso per la società e di cui questa chiede il risarcimento.
Ulteriore questione che la pronuncia affronta è se l’ente chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo dipendente dal reato commesso dal suo amministratore si possa a sua volta costituire parte civile nei confronti dello stesso autore del reato.
Sul punto la Corte di cassazione ritiene che ciò sia possibile in quanto non si esclude che l’ente possa aver subito un danno per la condotta tenuta dall’imputato.