Possibilità per l’ente di ottenere la messa alla prova. Nota all’ordinanza del Tribunale di Modena del 19.10.2020

Merita di essere segnalata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di una società, indagata per l’ipotesi di cui all’art. 25 bis 1 del D.Lgs 231/2001, in relazione al reato previsto dall’art. 515 c.p..
Nel caso specifico, l’autorità giudiziaria ha acconsentito all’esecuzione del programma di trattamento proposto dalla difesa, dal quale emergeva l’intenzione dell’impresa di provvedere, in maniera seria e tempestiva: a) alla eliminazione degli effetti negativi dell’illecito; b) al risarcimento degli eventuali danneggiati; c) al restyling del modello di organizzazione e gestione. Tale impegno, nello specifico, prevedeva il potenziamento delle procedure di controllo relative all’area aziendale in cui si è verificata l’azione criminosa; d) allo svolgimento di una attività di volontariato.
Una volta verificato il buon esito della messa alla prova, il giudice emetteva sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’Ente. A parere di chi scrive, la pronuncia in commento si mostra rispettosa dello spirito del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale si caratterizza per la particolare attenzione riservata alle ipotesi di ravvedimento post factum, in grado di riportare l’Ente sui giusti binari della legalità.



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Pubblicato in Modello 231.