Con ordinanza del 29 gennaio 2021 la II sezione penale del Tribunale di Lecce ha ammesso, nel noto processo a carico dei vertici della TAP (Trans Adriatic Pipeline), la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente.
Il Tribunale, infatti, ritiene di aderire all’indirizzo che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell’ente nell’ambito del processo penale instaurato anche per l’accertamento della responsabilità della persona giuridica.
Non può, in particolare, ritenersi argomento sufficiente per l’esclusione della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente la mancata previsione di tale evenienza nel d.lgs. 231/2001. Come osserva il Tribunale ben può derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell’ente a norma dell’art. 185 c.p.p., come richiamato dall’art. 74 c.p.p., grazie anche al rinvio operato dagli artt. 34 e 35 del decreto alle norme del codice di rito applicabili al processo a carico dell’ente in quanto compatibili.
Inoltre, ad avviso del Tribunale, devono essere valorizzati: l’argomento letterale (il legislatore ha espressamente previsto le deroghe alle disposizioni del codice di procedura penale; nessuna disposizione vieta espressamente la costituzione di parte civile); l’argomento storico-interpretativo (la relazione illustrativa non contiene nessun riferimento all’inammissibilità della costituzione di parte civile); l’argomento sistematico (non si rinviene alcun ostacolo all’interpretazione estensiva).
Vi sono, peraltro, una serie di disposizioni da cui è possibile desumere l’autonoma risarcibilità del danno patrimoniale cagionato dall’ente:
Il Tribunale, infatti, ritiene di aderire all’indirizzo che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell’ente nell’ambito del processo penale instaurato anche per l’accertamento della responsabilità della persona giuridica.
Non può, in particolare, ritenersi argomento sufficiente per l’esclusione della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente la mancata previsione di tale evenienza nel d.lgs. 231/2001. Come osserva il Tribunale ben può derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell’ente a norma dell’art. 185 c.p.p., come richiamato dall’art. 74 c.p.p., grazie anche al rinvio operato dagli artt. 34 e 35 del decreto alle norme del codice di rito applicabili al processo a carico dell’ente in quanto compatibili.
Inoltre, ad avviso del Tribunale, devono essere valorizzati: l’argomento letterale (il legislatore ha espressamente previsto le deroghe alle disposizioni del codice di procedura penale; nessuna disposizione vieta espressamente la costituzione di parte civile); l’argomento storico-interpretativo (la relazione illustrativa non contiene nessun riferimento all’inammissibilità della costituzione di parte civile); l’argomento sistematico (non si rinviene alcun ostacolo all’interpretazione estensiva).
Vi sono, peraltro, una serie di disposizioni da cui è possibile desumere l’autonoma risarcibilità del danno patrimoniale cagionato dall’ente:
- l’art. 12 ove prevede la riduzione delle sanzioni pecuniarie nel caso di danno patrimoniale di particolare tenuità o nel caso in cui l’ente abbia adottato condotte riparatorie;
- l’art. 17 che esclude l’applicabilità delle sanzioni interdittive se l’ente ha risarcito integralmente il danno;
- l’art. 19 in tema di confisca che facendo espresso rinvio alla parte del prezzo e del profitto del reato che può essere restituita al danneggiato, consente di esercitare l’azione civile per l’accertamento della sussistenza di tale diritto e la determinazione del quantum.