Lo scorso 20 ottobre è entrato in vigore il nuovo regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul Rating di legalità.
Tra le modifiche più significative si segnala:
Tra le modifiche più significative si segnala:
- L’estensione della disciplina del rating di legalità anche alle imprese iscritte nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.). Anche queste società, quindi, (e non più solo quelle iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni) potranno chiedere l’attribuzione del rating.
- L’introduzione di requisiti più stringenti per il controllo sulle persone fisiche che viene ora esteso anche agli amministratori della eventuale società controllante.
- L’ampliamento dei reati ostativi al riconoscimento del rating con l’inserimento degli artt. 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori), 644 c.p. (usura) e 216 l. fall. (bancarotta fraudolenta).
- La specificazione degli obblighi informativi delle imprese richiedenti o già dotate di rating. In particolare, le imprese devono comunicare all’AGCM gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori di cui all’art. 2 e quelli di cui all’art. 6, commi 6 e 7, la perdita di requisiti premiali di cui all’art. 3, comma 2, nonché l’iscrizione nel Casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Regolamento, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, se di conoscenza immediata dell’impresa, o dalla notifica dei relativi provvedimenti. Devono, inoltre, comunicare le variazioni dei dati riportati nei propri certificati camerali rilevanti per il rilascio del rating, entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
La violazione degli obblighi di comunicazione determina la revoca del Rating a far data dal momento in cui il requisito è venuto meno o dalla scadenza di tali obblighi di comunicazione. La mancata comunicazione di un evento che abbia comportato l’insorgere di un motivo ostativo all’attribuzione/mantenimento del rating comporta altresì il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo.