Recepimento in Italia della direttiva 2019/713/UE: ampliamento della responsabilita’ degli enti

Lo scorso 4 novembre è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.
Il decreto legislativo modifica, anzitutto, alcune norme penali e ne introduce di nuove. In particolare, viene modificato il dettato dell'art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento) estendendone il campo d'applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. Viene, poi, novellato il reato di cui all'art. 640 ter (frode informatica) con la previsione di una circostanza aggravante per il caso in cui l'alterazione del sistema informatico, per ottenere un profitto o procurare un danno, determina un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
Da ultimo, viene introdotto il nuovo art. 493-quater rubricato “detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”. Il nuovo articolo punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo.
Il decreto legislativo prevede, inoltre, un ampliamento della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 con l'introduzione dell'art. 25 octies.1 che prevede la punizione dell'ente in caso di:
  • commissione del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi ai contanti, cui all'art. 493-ter c.p.;
  • commissione dei delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 493-quater c.p. e di frode informatica aggravata, di cui all'art. 640-ter, secondo comma, c.p.


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Pubblicato in Modello 231.