La Sentenza in commento riporta all’attenzione i poteri, doveri e responsabilità dell’organismo di vigilanza.
In primo luogo, si premette che il provvedimento in questione ha avuto ad oggetto un noto caso di reati societari e finanziari che hanno visto come protagonista l’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena.
Ciò che interessa in questa sede è come il Tribunale milanese abbia posto l’attenzione sui compiti dell’ODV, intesi come vigilanza sul funzionamento ed attuazione del modello organizzativo dell’ente.
Si legge nella sentenza in commento: “In definitiva, l’organismo di vigilanza - pur munito di penetranti poteri di iniziativa e controllo, ivi inclusa la facoltà di chiedere e acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo della Banca, avvalendosi delle competenti funzioni dell’istituto (così il regolamento del luglio 2012) – ha sostanzialmente omesso i dovuti accertamenti (funzionali alla prevenzione dei reati, indisturbatamente reiterati) nonostante la rilevanza del tema contabile, già colto nelle ispezioni della Banca d’Italia ( di cui l’OdV era a conoscenza) e persino assurto a contestazione giudiziaria..”.
In sostanza, sembra attribuirsi all’OdV compiti (con particolare riferimento ai “penetranti poteri”) più tipicamente di controllo che di vigilanza.
Invero, come noto, i poteri dell’organismo di vigilanza non sono impeditivi ma di vigilanza sul funzionamento, sull’osservanza e sull’efficace attuazione del modello, attraverso un processo di mediazione che contempla diverse figure e diverse procedure.
In primo luogo, si premette che il provvedimento in questione ha avuto ad oggetto un noto caso di reati societari e finanziari che hanno visto come protagonista l’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena.
Ciò che interessa in questa sede è come il Tribunale milanese abbia posto l’attenzione sui compiti dell’ODV, intesi come vigilanza sul funzionamento ed attuazione del modello organizzativo dell’ente.
Si legge nella sentenza in commento: “In definitiva, l’organismo di vigilanza - pur munito di penetranti poteri di iniziativa e controllo, ivi inclusa la facoltà di chiedere e acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo della Banca, avvalendosi delle competenti funzioni dell’istituto (così il regolamento del luglio 2012) – ha sostanzialmente omesso i dovuti accertamenti (funzionali alla prevenzione dei reati, indisturbatamente reiterati) nonostante la rilevanza del tema contabile, già colto nelle ispezioni della Banca d’Italia ( di cui l’OdV era a conoscenza) e persino assurto a contestazione giudiziaria..”.
In sostanza, sembra attribuirsi all’OdV compiti (con particolare riferimento ai “penetranti poteri”) più tipicamente di controllo che di vigilanza.
Invero, come noto, i poteri dell’organismo di vigilanza non sono impeditivi ma di vigilanza sul funzionamento, sull’osservanza e sull’efficace attuazione del modello, attraverso un processo di mediazione che contempla diverse figure e diverse procedure.