Con sentenza n. 3287/22, depositata il 31 gennaio 2022, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il problema delle prescrizione per gli illeciti amministrativi a carico dell’ente.
Sul tema si registrano due orientamenti: per il primo, ciò che conta è la data di emissione della richiesta di rinvia a giudizio, per il secondo è la data della sua notifica.
Con sentenza in commento, la Cassazione ha aderito al primo orientamento, secondo il quale la richiesta di rinvio a giudizio – in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo – interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
La ratio di tale orientamento si basa sul fatto che, anche per la materia relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, l'interruzione della prescrizione è posta a presidio della pretesa punitiva dello Stato.
Con la diretta conseguenza che il regime della prescrizione non può che essere identico a quello previsto nei confronti dell'imputato e dunque con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio.
Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e prescrizione
Pubblicato in Modello 231.