Riforma degli appalti e contestazione 231: rischio esclusione dalle gare.

E’ stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il Dlgs che ha ad oggetto la riforma dei contratti degli appalti.
Il testo, che è in attesa di passare al vaglio delle commissioni parlamentari, è composto da 229 articoli e 28 allegati e prevede tra le sanzioni l’esclusione dalle gare in caso di contestazione di illeciti previsti dal Dlgs 231/01.
Trattasi di una novità assoluta, in quanto, per far scattare la sanzione sarebbe sufficiente la contestazione dell’illecito 231 /01.
Infatti, in precedenza l’art. 38 della del codice degli appalti prevedeva l’esclusione dalla gare per operatori economici nei cui confronti fosse stata già applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la P.A.
E’ bene, tuttavia, precisare come il meccanismo di esclusione non opererà in via automatica, in quanto la valutazione sarà rimessa alla stazione appaltante e scatterà in caso di illeciti gravi e tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità della società partecipante.
Infine, la riforma amplia anche la categoria dei soggetti la cui condotta è rilevante per far scattare l’esclusione; tra questi sono compresi, il direttore tecnico, i componenti del cda, gli organi con poteri di vigilanza, il socio unico ed anche l’amministratore di fatto.
Con la diretta conseguenza che il regime della prescrizione non può che essere identico a quello previsto nei confronti dell'imputato e dunque con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio.



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Pubblicato in Modello 231.