Superbonus 110% e verifica antiriciclaggio

Come noto Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77/2020, ha previsto il c.d. superbonus del 110%: vale a dire lo sconto in fattura o di cessione del credito, maturato dai contribuenti per le spese sostenute per i lavori di efficientamento energetico o/e di adeguamento sismico, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La stessa normativa individua nei Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti e in tutti gli altri professionisti dell’area giuridico-economica, i soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità sulle domande per l’ottenimento della detrazione fiscale. Il visto di conformità si esplica in un controllo formale svolto da un professionista, consistente in una attestazione circa la conformità della dichiarazione dei redditi, documenti, compensazioni di crediti, esecuzione di rimborsi corrispondenti alle disposizioni fiscali. Su detti soggetti incombono una serie di oneri, tra cui quelli di effettuare tutti gli adempimenti antiriciclaggio previsti nel D.Lgs. 231/07 modificato dal D.lgs. 90/07. Sul punto, si segnala la circolare n. 21 del 15.9.2020 della Fondazione Consulenti del Lavoro, che ha predisposto una check list degli adempimenti richiesti. Rimanendo sul piano dell’antiriciclaggio, i soggetti sopramenzionati sarebbero, pertanto, tenuti ad adottare misure per l’adeguata verifica e la valutazione del rischio in relazione alle ipotesi di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. A ciò si aggiunga l’onere di dimostrare, alle autorità di vigilanza ed agli organismi di autoregolamentazione, che le misure adottate siano adeguate al rischio rilevato.


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Pubblicato in Antiriciclaggio.