Il 14 maggio sono state pubblicate due Faq del Garante privacy che chiariscono alcuni profili sul trattamento dei dati nel caso di test sierologici per il Covid-19.
Questi i principi sanciti:
Questi i principi sanciti:
- il datore di lavoro può chiedere l’effettuazione dei test sierologici solo se disposta dal Medico competente e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità ed appropriatezza dei test;
- le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (es. consultazione referti), salvi i casi espressamente previsti dalla legge;
- i lavoratori possono aderire su base volontarie alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici;
- i datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, i test sierologici in strutture sanitarie pubbliche o private, senza poter conoscere l’esito dell’esame;
- i test sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione della regione, nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie a rischio, tra i quali gli operatori sanitari, possono essere effettuati solo su base volontaria ed i risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato i test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa.