Le Faq del Garante privacy riguardano anche il trattamento dei dati nel contesto sanitario relativamente all’emergenza da Covid-19.
In primo luogo, sulla possibilità di diffondere i dati identificativi delle persone positive al Covid-19 che siano state sottoposte in isolamento domiciliare, il garante evidenzia come la disciplina vigente vieti la diffusione dei dati relativi alla salute e come tale divieto non sia stato derogato dalla normativa d’urgenza sull’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, le aziende sanitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell’epidemia.
Il garante precisa, poi, come, durante l’esecuzione di un tampone per Covid-19, l’operatore sanitario possa chiedere al paziente l’identità della persona positiva con cui ha avuto un contatto stretto: ciò in quanto l'operatore di sanità pubblica, al fine di determinare le misure di contenimento di contagio più opportune, è chiamato a ricostruire la filiera dei contati stretti del soggetto risultato positivo al Covid-19.
Quanto alla possibilità che l’azienda sanitaria possa inviare via e-mail, ai soggetti in isolamento domiciliare, informazioni sulle regole da rispettare durante la quarantena, si evidenzia che l’azienda può indicare le regole che i soggetti in isolamento devono seguire durante il periodo di quarantena con le modalità che ritiene più efficaci, nel rispetto della riservatezza degli interessati. Nel caso in cui utilizzi la posta elettronica per comunicare contemporaneamente a tutti i soggetti le disposizioni che sono tenuti a osservare, dovrà avere cura di inserire l’indirizzo dei destinatari dell’e-mail nel campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn), al fine di evitare che tutti i destinatari della predetta comunicazione vengano a conoscenza dell’indirizzo e-mail degli altri soggetti posti in isolamento.
Le strutture sanitarie possono, poi, individuare le modalità che ritengono più opportune ed efficaci per fornire informazioni sullo stato di salute ai familiari dei pazienti Covid-19 che non siano in grado di comunicare in via autonoma. In tale contesto, nulla osta che la struttura di ricovero dedichi un numero verde per fornire tali informazioni, prevedendo adeguate misure per identificare le persone effettivamente legittimate a conoscere le informazioni sullo stato di salute del familiare ricoverato.
Nel caso di decesso di un paziente Covid-19 positivo, la struttura sanitaria ove è avvenuto il decesso deve comunicare gli operatori del servizio funebre tale stato di positività, in modo che l’impresa funebre possa adottare particolari precauzioni, analoghe a quelle già previste per il decesso di persone con malattie infettive e diffusive, al fine di evitare l’ulteriore contagio.
Trattamento dati nel contesto sanitario nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19: Faq del Garante privacy
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